Art. 4.

      1. Il fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni, dal 1o gennaio 2007 è stabilmente destinato ad interventi nei settori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 della presente legge e, nel loro ambito, con preferenza per le iniziative che comportano l'introduzione di innovazioni ad alta tecnologia ed il trasferimento nelle produzioni di nuovi risultati della ricerca, nonché per quelle che incrementano l'occupazione.

 

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